Alzheimer: la Cassazione conferma che le rette dell’Istituto di ricovero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale

Alzheimer: la Cassazione conferma che le rette dell’Istituto di ricovero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale
10 Settembre 2018: Alzheimer: la Cassazione conferma che le rette dell’Istituto di ricovero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale 10 Settembre 2018

Solo apparentemente la sentenza n. 17234/2017 della Cassazione civile (III Sezione) sembra pronunciarsi a sfavore dei parenti degli anziani disabili affetti da malattie gravemente invalidanti, avendo rigettato il ricorso del figlio di un’anziana che si era opposto al decreto ingiuntivo intimatogli per le rette di degenza presso una “struttura di riposo per anziani”.

Questi aveva, invero, impugnato il contratto che aveva “stipulato tra la società cooperativa” che gestiva tale struttura, adducendone la nullità, che i giudici di merito avevano invece ritenuto insussistente per ragioni che la Cassazione ha ritenuto immuni dalle censure rivolte dal ricorrente alla sentenza d’appello.

Ma ciò che conta è il fatto che la Corte, nel pronunciarsi in tal senso, ha evidenziato la sostanziale differenza tra la controversia sottopostale, nella quale non risultava “essere stata neppure prospettata l’esistenza di prestazione sanitarie” a favore della persona ricoverata, e quella decisa dalla sentenza n. 4558/2018 (e successivamente pure dalla n. 22776/2016).

Al paragrafo 3.3. della motivazione, infatti, la Corte osserva quanto segue:

Non pertinente è, poi, il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 4558 del 2012. In quella pronuncia, infatti, si trattava della domanda proposta dai familiari di un soggetto affetto da morbo di Alzheimer volta alla ripetizione di quanto versato ad un Comune in relazione al ricovero del familiare presso una struttura di assistenza. La domanda fu accolta dalla Corte di merito ed il relativo ricorso fu rigettato da questa Corte, ma la diversità delle due situazioni è evidente. In quel caso, infatti, il Collegio rilevò che gli oneri delle attività di rilievo sanitario connesse con quelle socio assistenziali erano da ritenere a carico del servizio sanitario nazionale e che «nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali siano erogate prestazioni sanitarie, l'attività va considerata comunque di rilievo sanitario e, pertanto, di competenza del Servizio sanitario nazionale». In altri termini, in presenza di una «stretta correlazione fra prestazioni sanitarie ed assistenziali, tali da determinare la totale competenza del servizio sanitario nazionale», non c'è spazio per un riparto di quote che presuppone la scindibilità delle due prestazioni. Fu proprio la «netta prevalenza degli aspetti di natura sanitaria» a guidare la decisione della Corte in quell'occasione, evidenziando la «totale assenza di una reale funzione economica del negozio, vale a dire un difetto genetico della causa intesa come ragione giustificativa, in concreto, del contratto» col quale il privato si era assunto il relativo onere economico, con conseguente nullità dello stesso.

Sulla stessa linea della sentenza ora richiamata si pone anche la più recente sentenza 9 novembre 2016, n. 22776, la quale, nell'interpretare l'art. 30 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, ha stabilito che, nel caso in cui, oltre alle prestazioni socio assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, tale attività va considerata comunque di rilievo sanitario in quanto diretta in modo prevalente alla tutela della salute, e quindi posta a carico del Servizio sanitario nazionale”.

Subito dopo, la sentenza afferma di voler dare “continuità a tale complessa giurisprudenza”, rilevando che “per esempio, sarebbe affetto da nullità il contratto col quale una persona si obbligasse a corrispondere una determinata somma come compenso per il ricovero in un ospedale pubblico, perché è pacifico che in quel caso il carattere sanitario delle prestazione renderebbe nullo un simile contratto”.

Nel contempo, però, la Corte sostiene essere “altrettanto evidente che nel caso in esame le prestazioni delle quali si controverte, per come sono state descritte dal giudice di merito e sostanzialmente non contestate dal ricorrente, erano di carattere meramente assistenziale, trattandosi di rette per la degenza di un'anziana non autosufficiente presso una struttura residenziale assistita”.

Questo ordito argomentativo conferma come il dato di fatto dirimente, ai fini di decidere se le rette di degenza debbano essere o meno a carico del Servizio Sanitario Nazionale, sia rappresentato dallo stato di salute della persona assistita e soprattutto dal fatto che a questa vengano prestazioni di carattere sanitario in relazione alle patologie di cui soffre.

Infatti, in tutti i casi in cui l’Istituto di ricovero eroga prestazioni sanitarie anche quelle “assistenziali” che i contestualmente vengano prestate alla persona ricoverata divengono “di rilievo sanitario”, perché ancillari rispetto alle prime, e le rette debbono quindi essere poste a carico del S.S.N. (e non dell’assistito o dei suoi parenti).

Non così quando, invece, la persona ricoverata sia oggetto di sole prestazioni assistenziali.

   

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